diritto.io

Disposizioni in materia di finanza locale

Testo in vigore al

Art. 39

1. La tariffa massima di cui all'art. 198 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e al decreto Ministeriale 26 febbraio 1933, concernente le norme provvisorie aggiunte di applicazione dello stesso testo unico in materia di tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, e' aumentata di quaranta volte.7

2. Le convenzioni stipulate dai Comuni prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla suddetta tariffa sono revocate.

Art. 40

1. Alla lettera a) dell'art. 200 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo:
"In ogni caso gli enti e le societa' concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo".

Art. 41

1. L'art. 272 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' abrogato.

Art. 42

1. Il secondo comma dell'art. 274 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La denuncia va fatta su appositi moduli messi dal Comune a disposizione degli interessati. Il Comune ha facolta' di richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al loro costo".

Art. 43

1. Per l'applicazione dell'imposta di famiglia nell'anno 1952, con deliberazione del Consiglio comunale, i contribuenti possono essere invitati a presentare apposita denuncia, su moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, indipendentemente dal disposto dell'art. 274 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 44

1. Le disposizioni contenute negli articoli 32 e 39 della presente legge hanno effetto dal 10 gennaio 1952.

2. Ai soli effetti dell'applicazione, per l'anno 1952, delle maggiorazioni previste dalla presente legge per i tributi riscuotibili per ruolo, i Comuni sono autorizzati a deliberare la relativa tariffa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dalla data delle deliberazioni decorrono, secondo i periodi di tempo fissati per i vari adempimenti, i termini stabiliti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 45

1. Dopo l'art. 275 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente art. 275-bis (Trasferimenti di residenza):
"In caso di trasferimento di residenza di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova residenza l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali.
A richiesta del Comune di nuova residenza, deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento, anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali.
Il segretario comunale e' responsabile della osservanza del presente articolo. La responsabilita' ricade altresi' sugli amministratori comunali, che ne abbiano eventualmente ordinato la inosservanza".

Art. 46

1. Il primo ed il penultimo comma dell'art. 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"La deliberazione della Giunta municipale, con allegati gli elenchi di variazione compilati per ordine alfabetico e per ordine decrescente di imposta, tributo per tributo, e' depositata nell'Ufficio comunale, insieme con i ruoli dell'anno in corso, entro il mese di ottobre, per venti giorni consecutivi".
"Quando il ricorso investe accertamenti di ufficio, l'interessato deve dichiarare esplicitamente la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dovere pagare. Mancando tale dichiarazione, il Comune e' autorizzato ad iscrivere a ruolo fino ai due terzi dell'imponibile accertato o rettificato d'ufficio".

Art. 47

1. L'art. 278 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale.
La Commissione e' formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A; di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C; di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E; di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'art. 11.
In caso di comprovata necessita', il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, puo' aumentare il numero dei componenti, purche' risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E e di trenta per quelli delle altre classi. Essi debbono avere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. La Commissione e' costituita con provvedimento del sindaco: due terzi dei componenti sono nominati dal Consiglio comunale e un terzo dal Prefetto tra i contribuenti del Comune.
Per la nomina ogni consigliere comunale non puo' trascrivere nella scheda di votazione un numero di nominativi superiore ai due terzi dei componenti la Commissione. La Commissione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il presidente ed uno o piu' vice-presidenti.
I membri nominati decadono dalle funzioni se, all'atto dell'insediamento della Commissione, ovvero successivamente hanno contestazioni pendenti nell'accertamento dei tributi comunali dovuti da essi. Il segretario comunale, o altro impiegato del Comune, funziona da segretario della Commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione.
I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati".

Art. 48

1. L'art. 280 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La Commissione comunale, in sede di esame dei ricorsi, ha la facolta' di aumentare la base imponibile accertata. In tal caso la Commissione invita l'Amministrazione comunale a notificare il nuovo accertamento al contribuente, il quale potra' produrre ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, alla Commissione stessa.
Nell'adempimento delle proprie funzioni la Commissione puo' consultare i registri e gli atti del Comune o di altre pubbliche Amministrazioni, purche' queste vi consentano, e puo' procedere ad interrogatori ed indagini.
Il contribuente che ha ricorso nel proprio interesse, ovvero quello che e' investito dal ricorso di un terzo, ha diritto di essere sentito personalmente, o per mezzo di un suo fiduciario, se lo richiede esplicitamente.
I ricorsi sono presentati all'ufficio comunale, che deve comunicarli alla Commissione nel termine di cinque giorni dalla presentazione.
Il sindaco puo' fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente, anche per mezzo di un impiegato del Comune; il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni scritte".

Art. 49

1. L'art. 281 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"La Commissione deve emettere decisioni motivate, non prima di venti ne' oltre sessanta giorni da quello in cui i ricorsi le sono stati comunicati.
Le decisioni devono essere, nel termine di dieci giorni, notificate, a cura del sindaco, tanto al contribuente che ha ricorso nell'interesse proprio quanto al contribuente che ha ricorso per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'art. 277.
L'Amministrazione comunale puo' pubblicare mensilmente all'Albo pretorio, per la durata di quindici giorni, l'elenco delle decisioni adottate dalla Commissione.
L'elenco deve contenere gli estremi delle decisioni".

Art. 50

1. L'art. 282 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Contro le decisioni della Commissione, il Comune e i contribuenti che hanno ricorso nell'interesse proprio, ovvero per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 277, possono, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ricorrere in appello alla Sezione speciale per i tributi locali della Giunta provinciale amministrativa.
Possono, inoltre, ricorrere entro il termine fissato dal quinto comma dell'art. 277 direttamente a detta Sezione speciale, contro l'indebito esonero o l'insufficiente tassazione di un terzo, anche i contribuenti che non abbiano preventivamente prodotto ricorso alla Commissione comunale.
I ricorsi degli interessati sono presentati al sindaco, che ne rilascia ricevuta e li trasmette al Prefetto, entro venti giorni, con la copia delle decisioni notificate e con le proprie deduzioni, delle quali il ricorrente ha diritto di prendere visione.
I ricorsi del Comune e dei terzi, prima di essere trasmessi, sono, a cura del sindaco, notificati agli interessati che, nel termine di venti giorni, possono presentare le loro deduzioni".

Art. 51

1. Il primo comma dell'art 286 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, e rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente per le partite rimaste invariate e della deliberazione di cui all'art. 276, la compilazione dei ruoli principali comprendendovi le partite non contestate, le parti non contestate delle partite assoggettate a rettificazione di ufficio a termine dell'art. 276, nonche' le somme indicate dal contribuente nel caso previsto dal penultimo comma del l'art. 277.
Possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la decisione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione".

Art. 52

1. L'art. 289 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di piu' Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facolta', entro trenta giorni dalla notifica che concreta la duplicazione, di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro per le finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse Province.
La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione e' alternativa.
Il ricorso sospende l'iscrizione a ruolo nonche' i procedimenti contenziosi. Esso viene comunicato ai Comuni interessati, che possono controdedurre non oltre trenta giorni, ed agli organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente ricorso, ai termini degli articoli 277 e 282.
La Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali e il Ministro per le finanze debbono decidere la questione entro centottanta giorni dalle controdeduzioni dei Comuni interessati.
Risolta la questione circa la spettanza del tributo, si proseguono gli atti a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo medesimo.
Lo stesso procedimento si applica per i tributi provinciali".

Art. 53

1. All'art. 290 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"Le partite di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente riportate nel ruolo stesso anche per gli anni successivi a quello cui esse si riferiscono, qualora l'accertamento relativo a tali anni non sia divenuto definitivo".

Art. 54

1. Il primo comma dell'art. 292 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta le denunzie di cui all'art. 274, e' soggetto ad una sopratassa pari al terzo dei tributi complessivamente dovuti per tutti gli anni per cui e' stata accertata l'evasione".

Art. 55

1. Il terzo comma dell'art. 293 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' abrogato.

Art. 56

1. Il primo comma dell'art. 296 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto e' disposto nel capo terzo del titolo terzo e salvo i casi in cui sia stabilita una pena piu' grave, le violazioni alle norme del presente testo unico riguardanti l'applicazione dei tributi e quelle dei relativi regolamenti sono punite, oltre che con le sanzioni civili comminate nei singoli casi, con l'ammenda da lire 1000 a lire 50.000".

Art. 57

1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere, con decreti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le norme regolamentari per il pagamento delle imposte di consumo alle esigenze tributarie e commerciali.

Art. 59

1. E' autorizzata l'erogazione immediata di acconti a favore dei Comuni e delle Province sugli importi dovuti per l'anno 1952 a mente degli articoli 1, 2, 3, 4 della presente legge, salvo conguaglio in esito alle liquidazioni definitive.

2. Gli acconti saranno concessi con modalita' da stabilirsi a norma dell'art. 1, ultimo comma.