Sez. 2, Sentenza n. 793 del 25/03/1970 (Rv. 346097 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RIMOZIONE DI OPERE PER VIOLAZIONE DI NORMA DEL COD CIV SULLE DISTANZE - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - NOVITA DELLA DOMANDA - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - RIMOZIONE DI OPERE PER VIOLAZIONE DI NORMA DEL COD CIV SULLE DISTANZE - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - NOVITA DELLA DOMANDA - INSUSSISTENZA.*
Il divieto di proporre domande nuove in appello deve intendersi nel senso che resta preclusa la facolta di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e l'applicazione di una norma particolare di diritto non invocata in primo grado. La legge esige, cioe, che in appello rimanga invariato il petitum, mentre consente la modificazione della causa petendi. A maggior ragione tale modificazione e ammessa, quando la nuova ragione giuridica dedotta in appello derivi da una norma di legge che il giudice e tenuto ad applicare in base al principio jura novit curia. (nella specie, in primo grado era stata chiesta la rimozione di alcune opere costruite dal vicino in violazione delle norme del cod civ sulle distanze ed in appello si era invocata anche la violazione delle norme del regolamento edilizio del comune di Roma. La SC ha enunciato il principio che precede ed escluso che si trattasse di domanda nuova).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)