Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 339 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19789
- Avvocato e procuratore
- Procuratore
- Onorari per prestazioni giudiziali e stragiudiziali
- Determinazione
- Riferimento agli onorari di avvocato ridotti alla metà
- Lamentata lesione del diritto alla tutela del lavoro e del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro
- Questione proposta avverso norma contenuta in atto privo di forza di legge
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma contenuta in atto privo di forza di legge (nella specie: il decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392).
Norme impugnate
- art. 8 decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392
Parametri
- art. 35, comma 1, Cost.
- art. 36, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392 (Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali), promosso con ordinanza emessa il 4 gennaio 1993 dal giudice conciliatore di Roma nel procedimento civile vertente tra la U.S.L. RM/33 e la S.r.l. Biomedical, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 4 gennaio 1993, il giudice conciliatore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392, "là dove prevede che al procuratore spetti la metà degli onorari di avvocato";
che, ad avviso del remittente, la norma viola, da un lato, l'art. 35, primo comma, della Costituzione, in quanto prevede "la tutela dimezzata del lavoro del procuratore rispetto all'eguale lavoro di un avvocato", e, dall'altro, l'art. 36, primo comma, della Costituzione, poiché non garantisce al procuratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per l'inammissibilità (essendo la norma impugnata priva di forza di legge), o, in subordine, per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che la norma impugnata è contenuta in un decreto ministeriale, vale a dire in un atto evidentemente privo di forza di legge e perciò sottratto al sindacato di questa Corte;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392 (Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali), sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 36 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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