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Sez. 2, Sentenza n. 2783 del 26/09/1991 Ud. (dep. 16/03/1992) Rv. 189385 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti in genere | Circostanza di cui all'art. 114 cod.pen. - Richiesta di applicazione - Diniego - Omessa motivazione - Illegittimità.
Stato
decisa il 1991-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/189385-01

Reato - Circostanze - Attenuanti in genere

Allorché l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., il giudice è tenuto a motivare sulla sua mancata concessione, a nulla rilevando che si tratta di circostanza di natura facoltativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)