Sez. 5, Ordinanza n. 279 del 09/04/1975 Cc. (dep. 19/06/1975) Rv. 130369 - 01
PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE - CONVERSIONE DI PENE PECUNIARIE INFLITTE AL FALLITO - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - NON ESTENDE I SUOI EFFETTI ALLE IPOTESI DI PENA CONDIZIONALMENTE SOSPESA.*
PENA - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE - CONVERSIONE DI PENE PECUNIARIE INFLITTE AL FALLITO - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - NON ESTENDE I SUOI EFFETTI ALLE IPOTESI DI PENA CONDIZIONALMENTE SOSPESA.*
La sentenza 30 giugno 1971, n 149, della Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma di cui all'art 136 cod pen nella parte in cui ammette per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione del fallimento la conversione della pena pecuniaria prima della chiusura della procedura fallimentare. Siffatta pronuncia d'illegittimita della Corte costituzionale ha i suoi riflessi esclusivamente sulla portata della norma racchiusa nel citato art 136 cod proc pen (conversione delle pene pecuniarie). Tutt'altro istituto giuridico, invece, e quello della sospensione condizionale della pena, regolata dagli artt 163 al 168 cod pen. in esso si concreta un beneficio a favore del condannato, eventualmente revocabile, e quando i presupposti della revoca si concretizzano, il relativo provvedimento e affidato non piu al pubblico ministero o al pretore, bensi al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna, se non vi fu in seguito altra condanna, e in caso contrario da quello che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna, se con questa non abbia gia provveduto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)