Sez. 1, Sentenza n. 168 del 27/01/1962 (Rv. 250253 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - DIRETTORE DEI LAVORI - AUTONOMIA DELL'APPALTATORE - LIMITI - OBBLIGATORIETA DELLA NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI - NEGLIGENZA - RESPONSABILITA DELLA PA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - DIRETTORE DEI LAVORI - AUTONOMIA DELL'APPALTATORE - LIMITI - OBBLIGATORIETA DELLA NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI - NEGLIGENZA - RESPONSABILITA DELLA PA.*
In tema di appalto di opere pubbliche l'autonomia dell'appaltatore e contenuta in limiti ancora piu ristretti di quelli previsti dagli appalti privati, perche l'ingerenza della pubblica amministrazione sull'esecuzione dell'opera si concreta non gia soltanto attraverso una generica vigilanza, ma, fermo restando nell'appaltatore ogni potere relativamente all'organizzazione dell'impresa e del lavoro (nel cui ambito, infatti, la sua responsabilita e esclusiva) la pubblica amministrazione esercita un'intensa e continua sorveglianza e vigilanza attraverso il direttore dei lavori la cui nomina, a norma dell'art 321 della legge sui lavori pubblici e del regolamento sull'appalto delle opere pubbliche del 25 maggio 1895, n 350, e obbligatoria, a differenza di quanto e previsto per i contratti di appalto privato, cosicche la negligenza in tale compito e inadempimento di un preciso Obbligo della pubblica amministrazione di cui il committente non puo non rispondere. (V 2035/60, 965/60).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 321, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 3, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)