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Sez. L, Sentenza n. 6360 del 25/11/1988 (Rv. 460701 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA - FACOLTÀ DI OPZIONE - LIMITI - RIFERIMENTO A QUALSIASI TIPO DI PENSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460701-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA - FACOLTÀ DI OPZIONE - LIMITI - RIFERIMENTO A QUALSIASI TIPO DI PENSIONE.*

Il limite alla facoltà (prevista dall'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con legge 26 febbraio 1982 n. 54, in favore dei lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. e alle gestioni sostitutive, esclusive od esonerative della stessa) di optare per la continuazione del servizio per raggiungere l'anzianità contributiva massima - limite che consiste nel non aver ottenuto, o nel non aver richiesto, la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o delle gestioni suddette - riguarda non soltanto la pensione di anzianità, ma qualsiasi pensione (anche di vecchiaia o di Invalidità), atteso che il primo comma dell'art. 6 cit. Fa un generico, e quindi ampiamente comprensivo, riferimento alla pensione (ottenuta o soltanto richiesta) senza introdurre alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione; né a tale interpretazione sono di ostacolo il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 cit., che invece fanno riferimento esclusivamente alla pensione di vecchiaia, atteso che tali Disposizioni si limitano a regolamentare l'Esercizio del diritto d'opzione nella particolare ipotesi della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, che è l'unica caratterizzata dall'evento certus quando, ma non riducono la portata applicativa del primo comma. (Conf 1242/87, mass n 450762).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)