Sez. 2, Sentenza n. 2899 del 24/07/1975 (Rv. 376943 - 01)
DONAZIONE - FACOLTA DEL DONANTE - RISERVA DI USUFRUTTO - IN FAVORE DEL DONANTE STESSO - NEGOZIO UNITARIO - CONFIGURABILITA - IN FAVORE DI UN TERZO - DUPLICITA DEI NEGOZI - CONTENUTI - ACCETTAZIONE DEL TERZO - NECESSITA - FORMA - ATTO PUBBLICO - OBBLIGATORIETA - RISERVA DI USUFRUTTO A FAVORE DEL DONANTE, E, DOPO DI LUI, DI UN TERZO - ACQUISTO DELLA PIENA PROPRIETA DA PARTE DEL DONATARIO - CONDIZIONI - RISERVA DI USUFRUTTO IN FAVORE DI UN TERZO NON DETERMINATO MA DA NOMINARSI CON TESTAMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
DONAZIONE - FACOLTA DEL DONANTE - RISERVA DI USUFRUTTO - IN FAVORE DEL DONANTE STESSO - NEGOZIO UNITARIO - CONFIGURABILITA - IN FAVORE DI UN TERZO - DUPLICITA DEI NEGOZI - CONTENUTI - ACCETTAZIONE DEL TERZO - NECESSITA - FORMA - ATTO PUBBLICO - OBBLIGATORIETA - RISERVA DI USUFRUTTO A FAVORE DEL DONANTE, E, DOPO DI LUI, DI UN TERZO - ACQUISTO DELLA PIENA PROPRIETA DA PARTE DEL DONATARIO - CONDIZIONI - RISERVA DI USUFRUTTO IN FAVORE DI UN TERZO NON DETERMINATO MA DA NOMINARSI CON TESTAMENTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Mentre la donazione con riserva di usufrutto in favore del donante configura un negozio unitario, avente ad oggetto il trasferimento immediato della nuda proprieta ed, a termine, il trasferimento dei diritti corrispondenti all'usufrutto, mantenuti temporaneamente dal donante, la donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo da luogo a due distinti negozi: un trasferimento della nuda proprieta in favore del donatario, ed un'offerta di donazione dell'usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta Forma dell'atto pubblico. Da tanto consegue che, qualora il donante riservi l'usufrutto sui beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di un terzo, come consentito dall'art 796 cod civ, il donatario della nuda proprieta acquista il pieno dominio alla cessazione dell'usufrutto del donante, se il terzo riservatario non abbia accettato prima della morte del donante stesso; consegue altresi la non configurabilita di una riserva di usufrutto in favore di un soggetto non determinato al momento della donazione, ma da nominarsi con testamento, stante l'inammissibilita di un'offerta contrattuale in favore di persona indeterminata, e comunque l'impossibilita del perfezionamento della donazione dell'usufrutto, con l'accettazione da parte del donatario dell'offerta del donante, prima della morte di quest'ultimo. (V 2609/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 796, Cod. Civ. art. 979
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)