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Sez. 1, Sentenza n. 11040 del 22/12/1994 (Rv. 489350 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE | Anticipazioni sul prezzo contrattuale - Revoca - Appaltatore e fideiussore - Debiti dell'amministrazione committente - Opposizione in compensazione -Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489350-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, la specialità della disciplina in materia di anticipazioni sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici, dettata dall'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627 e dal decreto del Ministro del Tesoro 25 novembre 1972, in considerazione di preminenti esigenze di interesse pubblico, comporta che, in presenza di un provvedimento di revoca dell'anticipazione, né l'appaltatore né il suo fideiussore possono opporre in compensazione i debiti contratti dall'amministrazione committente nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, qualora questi non abbiano già dato luogo alla procedura di trattenuta sugli acconti e alla riduzione dell'importo della garanzia previo atto di assenso della medesima amministrazione, tale divieto di compensazione rientrando tra quelli stabiliti dalla legge a norma dell'art. 1246 n. 5 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1246 n. 5, DPR 30/06/1972 num. 627 art. 3, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 CORTE COST., DM Tesoro 25/11/1972

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)