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Sez. 3, Sentenza n. 8244 del 23/07/1991 (Rv. 473292 - 01)

Trasporti - Pubblici - Responsabilità civile - In genere | Danni subiti da terzi a causa dell'esercizio della ferrovia - Indagine sulla idoneità dei mezzi adottati in attuazione dell'art. 2 del R.D. n. 1687 del 1873) - Obbligo del giudice di merito.
Stato
decisa il 1991-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473292-01

Trasporti - Pubblici - Responsabilità civile - In genere

Nel settore delle strade ferrate, l'esercizio dell'attività della P.A. deve sempre avvenire, quali che siano i mezzi tecnici da essa discrezionalmente scelti per il miglioramento del servizio, non solo nel pieno rispetto della norma primaria del "neminem laedere", ma anche nell'assoluta osservanza dell'art. 2 del regolamento di polizia ferroviaria (R.D. 31 ottobre 1873 n. 1687), che impone all'amministrazione stessa l'obbligo specifico di prendere tutte le misure ed usare tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro. Pertanto, nel caso di danni subiti da terzi a causa dell'esercizio della ferrovia, il giudice del merito è tenuto ad una precisa indagine sull'idoneità dei mezzi adottati in attuazione dell'art. 2 citato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 31/10/1873 num. 1687 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)