Sez. 5, Sentenza n. 6165 del 10/03/1987 Ud. (dep. 15/05/1987) Rv. 175971 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - GROSSOLANITÀ DEL FALSO - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - GROSSOLANITÀ DEL FALSO - NOZIONE.*
Perché possa parlarsi di "grossolanità" del falso, è necessario che la inidoneità dell'atto a ledere la pubblica fede sia assoluta, nel senso che la falsità sia rilevabile "ictu oculi" da chiunque e non solo da persone esperte e qualificate come gli agenti che conducono le indagini e che compiono le verifiche.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)