Sez. 2, Sentenza n. 4515 del 23/08/1985 (Rv. 441980 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - DIFFORMITÀ DELLA ATTUALE SITUAZIONE DI FATTO DA QUELLA LASCIATA DALL'UNICO PROPRIETARIO DEI FONDI - IMPOSSIBILITÀ DI COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ.*
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - DIFFORMITÀ DELLA ATTUALE SITUAZIONE DI FATTO DA QUELLA LASCIATA DALL'UNICO PROPRIETARIO DEI FONDI - IMPOSSIBILITÀ DI COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ.*
La Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., ha quale fondamentale condizione che l'unico proprietario dei due fondi, poi divisi, abbia lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù e, pertanto, non può configurarsi allorquando l'attuale situazione di fatto sia difforme da quella lasciata da detto proprietario, per la diversità dell'utilitas conseguente alla diversa funzione del manufatto (nella specie, fosso per la raccolta di acque luride e rifiuti organici), che, originariamente destinato a servire un fondo rustico e ad agevolare la cura e l'allevamento del bestiame, sia stato successivamente adibito al soddisfacimento di esigenze abitative del fondo divenuto urbano. (V 6726/82, mass n 424367; (V 2339/81, mass n 413086).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1062
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)