Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Testo in vigore al
Art. 30
1. Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio.
2. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 28.
3. Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi e' ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile. La proposizione di tale istanza non preclude lo esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Art. 31
1. Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non e rilevabile d'ufficio.
2. L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Puo' essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non e' piu' ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.
3. L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.
4. Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne da' notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.
5. Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.
6. Le parti alle quali e' notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.
7. Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
8. La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza e' vincolante per i tribunali amministrativi regionali.
9. L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale.
10. Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.
11. Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente puo' riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.
Art. 32
1. Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito del ricorso con le modalita' indicate nell'articolo 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.
2. Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.
3. La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziche' dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.
4. Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.
Art. 33
1. Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.
2. Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
3. Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, puo' disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.
4. Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
5. Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.
Art. 34
1. Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullita' del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.
2. In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato puo' rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.
Art. 35
1. Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.
2. Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.
3. In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.
4. In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza.
Art. 36
1. Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.6
Art. 37
1. I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorita' giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorita' amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attivita' esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.
2. Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
3. Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza e' del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.
4. La competenza e' peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.
Titolo IV. Disposizioni generali e transitorie
Art. 38
1. L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera b), numeri 1 e 2, nonche' dagli articoli 3 e 5 della presente, legge, ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi
regionali che sara' fissata a sensi del primo comma dell'articolo 43.
2. Per i giudizi promossi in tali materie anteriormente a tale data,
rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.
Art. 39
1. Fino a quando non sara' diversamente disciplinata la materia, nulla e' innovato per quanto concerne l'attuale competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria in materia di controversie dei dipendenti da enti pubblici economici.
Art. 40
1. Fino a quando non si procedera' alla revisione dello attuale sistema di giustizia amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana e' limitata alle materie indicate nell'articolo 2, lettera a), e nell'articolo 6 della presente legge.
2. L'appello contro le sentenze di tale tribunale e' portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla e' innovato nelle disposizioni che attualmente disciplinano detto Consiglio.1
Art. 41
1. Il tribunale amministrativo regionale con sede in Aosta e' competente nelle materie indicate nella presente legge, nonche' in quelle attribuite alla competenza della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2, numeri 1) e 2), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, e successive modificazioni.
Art. 42
1. Tutti i ricorsi pendenti presso qualsiasi autorita' giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro 60 giorni dalla data di insediamento del tribunale.
2. I ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali, saranno, nei termini previsti, depositati nel capoluogo di regione presso la cancelleria del tribunale la quale sara' tenuta a riceverli e a trasmetterli alla segreteria del tribunale amministrativo regionale non appena questa entrera' in funzione.
3. Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali.
4. Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.
5. Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione.
Art. 43
1. L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avra' luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verra' fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi tribunali amministrativi regionali.
3. Il primo concorso a referendario previsto dall'articolo 14 dovra' essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 44
1. All'atto della entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi per soli titoli a 18 posti di consiglieri, 27 posti di primi referendari e 15 di referendari per i tribunali amministrativi regionali.
2. A tali concorsi possono partecipare:
a) per consiglieri: i professori ordinari di materie giuridiche nelle universita'; i professori incaricati nelle stesse con almeno otto anni di insegnamento e che appartengano all'ordine giudiziario ordinario ed amministrativo: i magistrati amministrativi e quelli dell'ordine giudiziario, con qualifica non inferiore a consigliere d'appello o equiparata; gli avvocati dello Stato con dodici anni di servizio; gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore ad ispettore generale od equiparata;
b) per primi referendari: i giudici di tribunale od equiparati, nonche' i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza;
c) per referendari: i giudici aggiunti di tribunale od equiparati, nonche' i direttori di sezione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza.
3. I posti messi a concorso sono riservati per non piu' di un terzo, rispettivamente in ciascuna delle tre qualifiche, ai professori ordinari ed incaricati nelle universita', ai magistrati con qualifica non inferiore a consigliere d'appello ed agli avvocati dello Stato - per consigliere - ai giudici di tribunale od equiparati - per primo referendario - ai giudici aggiunti di tribunale od equiparati - per referendarie.
4. I posti residui e, comunque, non meno di due terzi di quelli messi a concorso sono riservati alle altre categorie di cui al secondo comma, con la espressa riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi che abbiano fatto parte delle giunte provinciali amministrative.
5. I tre concorsi verranno giudicati da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.
Art. 45
1. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tre concorsi per titoli ai seguenti posti di magistrato amministrativo regionale:
1) n. 18 posti di consigliere;
2) n. 27 posti di primo referendario;
3) n. 15 posti di referendario.
2. I tre concorsi saranno giudicati da una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.
3. Il giudizio sui titoli sara' integrato da un colloquio cui verranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.
4. La commissione espletera' i suoi lavori entro tre mesi.
Art. 46
1. Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare:
a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle universita' con almeno tre anni di insegnamento;
b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di anzianita';
c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;
d) i professori incaricati di materie giuridiche nelle universita' e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento.
2. E' prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
Art. 47
1. Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45 sono ammessi a partecipare:
a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle universita';
b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati
amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni di anzianita';c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
d) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
e) i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di ruolo di materie giuridiche nelle universita' e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento;
f) gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione nell'albo professionale.
2. E' prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
Art. 48
1. Ai concorsi a posti di referendario, previsti dall'articolo 45, sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 14 della presente legge.
Art. 49
1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge, il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali e' composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato piu' anziani, da due presidenti di tribunali amministrativi regionali e da quattro magistrati amministrativi regionali sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente.
2. Il Consiglio di Presidenza e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 50
1. I posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo stabilito dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
2. I posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine a referendario.
3. I primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la nomina a consiglieri di Stato, precederanno nel ruolo del Consiglio di Stato medesimo i consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'articolo 17 della presente legge.
4. I posti lasciati liberi dal personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.