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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19944 del 22/09/2014 (Rv. 632182 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632182-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

L'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., emessa nei casi in cui ne è consentita l'adozione, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)