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Sez. 1, Sentenza n. 22609 del 02/12/2004 (Rv. 578264 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Procedimento di impugnazione delle delibere adottate dalla Commissione regionale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo - Onere probatorio dei fatti impeditivi della iscrizione - A carico del soggetto interessato.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578264-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO

Nelle controversie relative alla impugnazione delle deliberazioni adottate dalle Commissioni regionali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo, l'art. 7, comma sesto, della legge n. 443 del 1985 prevede che il Tribunale possa incidere in modo diretto sul provvedimento reso dalla Commissione regionale, ordinando, ovvero disponendo la modifica o la cancellazione della iscrizione. Ad un tal riguardo l'onere della prova dei fatti impeditivi della iscrizione in quell'Albo incombe sul soggetto che contesta la legittimità della iscrizione, il quale resta altresì esposto alle conseguenze negative della perdurante incertezza di tali fatti nel momento in cui la causa deve essere decisa.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)