Sez. T, Sentenza n. 10381 del 20/04/2026 (Rv. 678257-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Società estinta - Ricorso notificato dopo la scadenza del termine quinquennale ex art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 - Inammissibilità - Fondamento. SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In tema di giudizio tributario, è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al difensore dell'ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società estinta dopo la scadenza del termine di differimento quinquennale, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, non essendo applicabile in tal caso il principio di ultrattività del mandato ad litem, che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o della impugnazione, in quanto la temporanea permanenza in vita della società costituisce una mera fictio iuris, prevista ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti nei confronti di un soggetto non più esistente.
Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2465
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)