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Sez. 5, Sentenza n. 11682 del 21/05/2007 (Rv. 599461 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto ex art. 366 - bis cod. proc. civ. - Formulazione - Requisiti - Specificità - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599461-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

In tema di ricorso per cassazione, è privo di specificità, ed è quindi inesistente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, il quesito di diritto, prescritto dall'art. 366-bis cod. proc. civ., che si limiti ad affermare come debbano essere distinti civilisticamente gli interessi (in una controversia tributaria ove si discuta del regime ad essi applicabile), dando per scontato che nella specie si tratti di interessi compensativi, qualificazione costituente, invece, il cuore del problema "sub iudice". La condivisione o non condivisione della pretesa differenza ontologica tra interessi, come evidenziata, non conduce, invero, ad alcuna conseguenza rispetto al caso di specie, perchè ove pure si condivida l'affermazione, il "quesito" non indica le ragioni per le quali nel caso di specie gli intereressi avrebbero natura compensativa e perché sarebbero sottratti alla ritenuta alla fonte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 6, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)