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Sez. 2, Ordinanza n. 1003 del 28/02/1968 Cc. (dep. 23/04/1968) Rv. 107674 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1968-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/107674-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Il ricorso per Cassazione non e proponibile per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che esorbitino dai limiti entro i quali il procedimento fu devoluto al giudice di secondo grado, poiche nelle parti o sui punti non investiti d'appello la sentenza ha acquistato autorita di giudicato. (Conf.107.040, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)