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Sez. 5, Sentenza n. 6445 del 27/11/1998 Cc. (dep. 18/01/1999) Rv. 212150 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Condizioni - Obbligazioni derivanti dal reato - Sussistenza del dovere di attivazione per l'adempimento anche in assenza di costituzione di parte civile.
Stato
decisa il 1998-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212150-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

In tema di riabilitazione, l'attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa, costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)