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Sez. 5, Sentenza n. 6476 del 06/05/2002 (Rv. 554151 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA | Importazione senza pagamento d'imposta oltre il limite consentito - Sanzioni - Attenuanti ed esimenti ex art. 48 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554151-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

In tema di IVA all'importazione, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso di importazione senza pagamento d'imposta oltre il limite consentito, deve considerarsi definitivamente verificata l'infrazione, mentre nell'IVA interna la singola liquidazione periodica comporta soltanto il versamento volta a volta dell'IVA a debito, sulla base del raffronto tra operazioni attive e passive salvo un successivo momento di definitiva determinazione dell'imposta in sede di dichiarazione annuale. Ne consegue l'inapplicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 48 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, senza che, in contrario, possa attribuirsi rilevanza al richiamo - contenuto nel citato art. 70 - all'art. 46, terzo comma, del d.P.R. medesimo, poiché l'IVA all'importazione è configurata dal legislatore come diritto doganale e deve essere collocata tra i diritti riscossi dalla dogana ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per cui il richiamo all'art. 46 deve considerarsi effettuato soltanto "quoad poenam".

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)