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Sez. L, Sentenza n. 5595 del 26/10/1982 (Rv. 423338 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 10 DEL R.D. N. 148/1931 - CONSEGUENZE - PENDENZA DEL GIUDIZIO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DEL MERITO CHE HA ACCERTATO L'ESISTENZA DI UNA CAUSA DI DECADENZA NELLA FASE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1982-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423338-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 10 DEL R.D. N. 148/1931 - CONSEGUENZE - PENDENZA DEL GIUDIZIO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DEL MERITO CHE HA ACCERTATO L'ESISTENZA DI UNA CAUSA DI DECADENZA NELLA FASE AMMINISTRATIVA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 27 luglio 1979, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957 n. 633, nella parte in cui dispone l'improponibilità e non l'improcedibilità dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica, nonché in quelle aventi ad oggetto l'accertamento di ogni diritto di natura non esclusivamente patrimoniale, inerente al rapporto di lavoro del personale sopra menzionato, deve essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento il venir meno delle decadenze verificatesi nelle procedure amministrative. Pertanto, quando il giudizio pende in fase di legittimità, la sentenza del giudice del merito che ha accertato l'esistenza di una tale decadenza nella fase amministrativa, deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, per il compimento delle attività previste dall'art. 443 cod. proc. civ., applicabile, in via analogica, ex art. 12 delle preleggi, alle controversie suddette, non più disciplinate da una precisa disposizione, attesa la dichiarazione di incostituzionalità della norma che, in origine, le regolava. (Conf 189/82, mass n 417881).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 443, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)