Sez. 6, Sentenza n. 3383 del 30/11/1995 Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204493 - 01
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza | Incapacità di adempiere l'obbligazione - Responsabilità - Esclusione - Condizione: incapacità dovuta a colpa dell'obbligato - Fattispecie: negligenza dell'imputato nell'esercizio del diritto alla continuazione del rapporto di lavoro.
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'incapacità di adempiere, ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'agente. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva tenuto comportamento negligente, per non aver fatto valere il suo diritto alla continuazione del rapporto di lavoro con l'esercizio di mansioni compatibili con la sua parzialità invalidità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)