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Sez. 3, Sentenza n. 20634 del 22/09/2006 (Rv. 593365 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Esistenza ed esigibilità della pretesa esecutiva - Inesistenza al momento dell'intimazione del precetto - Relativa opposizione all'esecuzione - Sopravvenienza di detta esistenza ed esigibilità nel corso del giudizio - Nuovo precetto - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593365-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE

Se le condizioni di esistenza ed esigibilità della pretesa esecutiva non erano esistenti al momento della intimazione del precetto e per tale ragione il precetto, sia stato opposto, il creditore che voglia iniziare l'esecuzione sulla base della sopravvenienza di dette condizioni nel corso del giudizio di opposizione deve intimare un nuovo precetto, perché, se dà corso all'esecuzione sulla base del precetto opposto, si espone al rischio che il debitore proponga opposizione agli atti esecutivi contestando che l'esecuzione è iniziata senza la previa notifica del precetto, essendo la riferibilità del primo precetto a questa nuova esecuzione impedita dal fatto che esso non poteva contemplare (e fondarsi sul)le condizioni di esistenza ed esigibilità sopravvenute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)