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Sez. L, Sentenza n. 3116 del 11/05/1981 (Rv. 413682 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - FORMAZIONE DELLA PRECLUSIONE DERIVANTE DAL GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413682-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - FORMAZIONE DELLA PRECLUSIONE DERIVANTE DAL GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE - NECESSITA.*

La Corte di Cassazione puo e deve rilevare la formazione della preclusione derivante, ai sensi dell'art 2909 cod civ, dal giudicato formatosi nello stesso processo (giudicato cosiddetto interno), che vieta al giudice l'ulteriore Esercizio del potere giurisdizionale in ordine alle questioni decise in primo grado e non rimesse in discussione dai successivi Atti d'impulso processuale delle parti. (Conf 4727/78, mass n 394420; (Conf 829/75, mass n 374023).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)