Sez. U, Sentenza n. 3700 del 19/11/1974 (Rv. 372233 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - FUNZIONE - PRINCIPIO DELLA CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - INAPPLICABILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - FUNZIONE - PRINCIPIO DELLA CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - INAPPLICABILITA.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione non costituisce un mezzo di impugnazione e neppure un vero e proprio ricorso per Cassazione, ma e uno strumento diretto a far risolvere in via preventiva e definitiva la questione di giurisdizione. Pertanto non e applicabile al suddetto regolamento, il principio della consumazione dell'impugnazione di cui all'art 387 cod proc civ. (Conf 312'73, mass n 362215).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)