Sez. 1, Sentenza n. 4606 del 08/07/1983 (Rv. 429477 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE - NECESSITÀ - LIMITI.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE - NECESSITÀ - LIMITI.*
La preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 cod. civ. (applicabile anche alla società in accomandita semplice, in virtù del richiamo operato dall'art. 2315 cod. civ.), perché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'Azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2315
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)