Sez. L, Sentenza n. 398 del 17/01/1983 (Rv. 425208 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI NASCENTI DA RAPPORTI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI - DISCIPLINA DELL'ART. 429, TERZO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI NASCENTI DA RAPPORTI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI - DISCIPLINA DELL'ART. 429, TERZO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - secondo cui a carico di chi sia condannato al pagamento di somme per crediti di lavoro va posto anche il risarcimento dell'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria - è norma di natura sostanziale specificamente dettata per i crediti anzidetti e non applicabile neppure in via analogica (dato il suo carattere eccezionale) ai crediti nascenti da rapporti previdenziali o assistenziali, con riguardo ai quali tale inapplicabilità - come ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 1977 - non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)