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Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro

Testo in vigore al

Titolo I. Norme in materia di collocamento ordinario

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego

1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilita' sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, puo' istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianita' di iscrizione maturata.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale e' istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa e' nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.

6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2 Collocamento in agricoltura

1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.

2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni determinate, per ambiti territoriali anche diversi da quelli delle commissioni di cui all'articolo 1, con le modalita' previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, puo' proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura e' nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.

4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti piu' circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attivita' svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e' nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.

6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

Art. 3 Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate

1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalita' stabiliti dagli stessi comuni.

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 4 Commissione centrale e commissioni regionali per l'impiego

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il primo capoverso e' sostituito dal seguente: "dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato allo stesso dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidente"; al secondo capoverso le parole: "la commissione e fissare" sono sostituite dalle parole: "e presiedere la commissione fissandone".

2. La commissione centrale per l'impiego, e' integrata da un membro, con voto consultivo, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di consigliere per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, nonche' delle agenzie di cui all'articolo 24 della presente legge, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attivita' che detto personale e' chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.

Art. 5 Compiti delle commissioni regionali per l'impiego

1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:

  1. a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

  2. b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita' per agevolarne l'occupazione in attivita' predeterminate;

  3. c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che gli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 454, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalita';

  4. d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attivita' di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione;

  5. e) possono stabilire, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalita' diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicita' e modalita' per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;

  6. f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe;

  7. g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonche' alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore;

  8. h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed eguaglianza di opportunita' tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parita', i datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni.

Art. 6 Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali

1. Ai componenti della commissione centrale per l'impiego nonche' ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali di cui alla presente legge e' corrisposto un gettone giornaliero di presenza, secondo modalita' e misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I componenti delle commissioni di cui al comma 1, che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario a partecipare ai lavori delle commissioni stesse.

Art. 7 Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

1. La direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la denominazione di direzione generale per l'impiego.

Art. 8 Osservatorio del mercato del lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro. Essa

  1. a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attivita', nonche' sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE;

  2. b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;

  3. c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro;

  4. d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere a), b) e c);

  5. e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego.

2. Presso la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e' istituita una apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e da altri undici membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dell'ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione e' incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e miglioramento e di definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le regioni interessate.4

4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro.

6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalita' istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' autorizzato a stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.

7. Per far fronte alle necessita' di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potra' richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalita' specifica, ovvero da formare entro un mese dal comando, nonche', in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni.

Art. 9 Obblighi di informazione a carico delle imprese

1. La direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro assume presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richiesti, con le garanzie previste dall'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente.

3. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, ove richiesto, devono indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative e qualitative di occupazione.

4. Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati.

5. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato e' consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 mediante la trasmissione dei dati richiesti tramite le associazioni medesime.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalita' di attuazione del presente articolo e le direttive per l'attivita' dell'ispettorato del lavoro in materia.

Art. 10 Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento

1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

  1. a) 1ª classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

  2. a-bis) liste di mobilita': lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo.

  3. b) 2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione;

  4. c) 3ª classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianita'.

2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianita' di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego.

4. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. La sezione di collocamento, in occasione della revisione mensile dello stato di disoccupazione, provvede a restituire all'interessato il libretto di lavoro.

Art. 11 Disciplina delle modalita' di attuazione del collocamento

1. Il Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, stabilisce le modalita' di attuazione delle procedure del collocamento e fissa le direttive per l'attivita' delle commissioni regionali per l'impiego.

Art. 12 Cancellazione dalle liste

1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritti all'indennita' di disoccupazione e la cancellazione dalle liste.