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Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazioni della disciplina della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari

Testo in vigore al

Art. 10-ter

1. L'obbligo della ritenuta e quelli delle comunicazioni e dei versamenti previsti agli articoli precedenti non si applicano agli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e dalle societa' cooperative iscritte nei registri prefettizi della cooperazione, purche' nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni.

Art. 11

1. La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque e del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10.

2. L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate.

3. Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'articolo 5, primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti.

4. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 2 e quelle degli articoli 3 e 10.2

Art. 12

1. In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli articoli 1, 2, 10 e 11 si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'articolo 264 e dal primo comma dell'articolo 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

2. Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi terzo e quarto dell'articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.3a

Art. 13

1. Le societa' e i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, incaricati ai sensi degli articoli precedenti sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni titolo restituito senza la stampigliatura prescritta dall'articolo 5.

2. Se le annotazioni nel libro dei soci vengono omesse o non sono eseguite in conformita' alle norme di legge la societa' e' soggetta alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo al quale si riferiscono le annotazioni omesse o irregolari. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.3a

Art. 14

1. Le societa', i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, e le societa' fiduciarie sono soggetti alla pena pecuniaria in misura pari ad un, quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 7, dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8, dall'articolo 9 e dal terzo comma dell'articolo 11.
Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 7 la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso.
La comunicazione si considera omessa, quando non contiene gli elementi indispensabili per l'esatta identificazione dei soggetti in relazione ai quali e' prescritta:

2. La misura della pena pecuniaria e dell'ammenda e' raddoppiata quando nella comunicazione siano indicati nomi immaginari o comunque del tutto diversi da quelli veri.
Alla stessa pena pecuniaria prevista dai commi precedenti sono soggetti i riportatori, i venditori a termine, le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commissionari di borsa che omettono di indicare il nome del riportato o del compratore a termine in conformita' alle disposizioni dell'articolo 8, indicano un nome immaginario o del tutto diverso da quello vero ovvero indicano il nome senza specificare o specificando inesattamente il numero delle azioni.
Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette quando ricorrano i presupposti indicati dalla lettera c) del primo comma dell'articolo stesso.3a

Art. 15

1. Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle azioni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi forma fittiziamente intestatari di titoli appartenenti a terzi, alla pena pecuniaria in misura pari al 10 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

2. Se il fatto e' compiuto al fine di sottrarre il reddito delle azioni alle imposte dirette si applicano a carico degli intestatari fittizi, ancorche' non rivestano la qualita' indicata nel primo comma, ed a carico degli effettivi proprietari le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.3a

Art. 16

1. Coloro che non tengono regolarmente i libri e i documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, rifiutano di esibirli o comunque ne impediscono l'ispezione sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.3a

Art. 17

1. Nei casi di recidiva o di particolare gravita' delle violazioni degli obblighi imposti dalla presente legge possono essere adottati nei confronti delle aziende di credito, delle societa' finanziarie, delle societa' fiduciarie e degli agenti di cambio e commissionari di borsa, ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti articoli, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'articolo 4 del regio decreto-legge 22 aprile 1940, n. 531, e dall'articolo 59 della legge 20 marzo 1943, n. 272.3a

Art. 18

1. L'Amministrazione finanziaria, fermi restando i poteri ad essa conferiti dalle leggi in vigore, puo' procedere alla ispezione dei libri e dei documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con le modalita' stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

2. L'Ufficio delle imposte, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, ha facolta' di richiedere ai percettori degli utili, in sede di controllo delle dichiarazioni annuali presentate dagli stessi, la documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

3. Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro per le finanze, procede presso le aziende stesse al controllo degli adempimenti prescritti dalla presente legge o comunque connessi agli incarichi assunti ai sensi dell'articolo 6.3a

Art. 19

1. I titoli e i certificati, che saranno emessi dalle societa' anche in sostituzione di titoli o certificati esistenti, devono avere le dimensioni fissate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e devono essere predisposti per le girate e per le annotazioni in conformita' ad apposito modello approvato con il decreto medesimo.

2. Ai titoli ed ai certificati emessi dalle societa', con azioni quotate in borsa, in sostituzione di quelli attualmente in circolazione, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica il primo comma della nota dell'articolo 17 della tariffa, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, a condizione che essi siano conformi al modello di cui al comma precedente e rechino l'indicazione a stampa di essere stati emessi in sostituzione di titoli e certificati precedenti ai sensi del presente articolo.3a

Art. 20

3. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sara' stabilito il modello obbligatorio del libro per l'annotamento giornaliero delle operazioni a termine e di riporto.

4. L'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 826, si applica anche per il pagamento delle tasse relative alle operazioni a termine di riporto, per le quali il registro previsto dall'articolo 2 del decreto interministeriale 7 dicembre 1960 sostituisce quello previsto dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, purche' sia integrato con le annotazioni prescritte dal secondo comma di detto articolo.3a

Art. 21

1. Nei confronti dei contribuenti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenteranno agli uffici delle imposte apposite dichiarazioni integrative, indicando gli utili su titoli azionari percepiti negli anni 1961 e precedenti, non si fara' luogo all'applicazione delle sanzioni che sarebbero state applicabili in dipendenza dell'omissione, incompletezza o infedelta' delle precedenti dichiarazioni.

2. Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 3.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3.3a

Art. 22

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano tenute dopo il 1 gennaio 1968.

2. Nel caso di acconti sugli utili erogati prima della entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall'articolo 1 deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distribuzione, e agli effetti dell'applicazione della imposta complementare e dell'imposta sulle societa', gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa.3a

Art. 23

1. Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per ciascuno dei due esercizi successivi e' autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze di un fondo straordinario di lire 600 milioni, tratto dal gettito derivante dalla applicazione della presente legge. Tale fondo e' destinato alle spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo) relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello Schedario generale dei titoli azionari e a altri servizi meccanografici, la cui esecuzione puo' essere affidata a soggetti ed imprese estranei alla Amministrazione delle imposte dirette.

2. L'Amministrazione medesima, per i fini di cui al primo comma, e' autorizzata ad assumere e a trattenere in servizio per gli stessi esercizi finanziari, con il trattamento economico e previdenziale stabilito dall'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, non oltre duecento unita' di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive.

3. Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.2a3a

Art. 24

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 gennaio 1963.3a

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Sassari, addi' 29 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI -
TREMELLONI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO