Sez. 3, Sentenza n. 3120 del 23/05/1985 (Rv. 440823 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDI - NATURA VESSATORIA DELLA CLAUSOLA PENALE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDI - NATURA VESSATORIA DELLA CLAUSOLA PENALE - ESCLUSIONE.*
Non è configurabile l'Invalidità, per eccessiva onerosità, della clausola penale - la quale, concretandosi in una anticipata liquidazione del danno, non ha carattere vessatorio - stante la possibilità della sua riconduzione ad equità ad opera del giudice, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.. (V 3314/83, mass n 428206; (V 4068/77, mass n 387752; (V 3631/71, mass n 355358).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)