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Sez. 2 - , Ordinanza n. 8010 del 30/03/2018 (Rv. 647871 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE | Vedute dirette, laterali ed oblique - Distinzione - Criteri - Balconi - Diversità delle posizioni di affaccio - Conseguenze - Limite della tutela - Vedute c.d. retroverse - Liceità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647871-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZE

Ai fini della distinzione tra vedute dirette, laterali ed oblique, assume rilievo decisivo la posizione di chi guarda, in particolare quando siano possibili più posizioni di affaccio. Con riferimento ai balconi, pertanto, rispetto ad ogni lato di questo si avranno una veduta diretta, ovvero frontale, e due laterali o oblique, a seconda dell'ampiezza dell'angolo; ne consegue che, pur essendo la tutela delle vedute limitata all'arco massimo di centottanta gradi, con conseguente esclusione di quelle c.d. retroverse, può verificarsi che una delle vedute oblique esercitabili da un balcone sia retroversa rispetto alla parete in cui il medesimo è collocato, ma non per questo sia illegittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)