Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore
Testo in vigore al
Art. 19
1. Nel mese di ottobre di ogni anno i Direttori dei Sindacati degli avvocati e dei procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro della giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei procuratori.
2. Il Ministro della giustizia , sentito il parere del Direttorio del Sindacato Nazionale, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun distretto di Corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi.
3. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.
4. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre.
Art. 20
1. L'esame di concorso per la professione di procuratore e' prevalentemente pratico, ed e' scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato.
2. Le prove scritte sono tre: una per il diritto civile e commerciale, un'altra per il diritto e la procedura penale e la terza per la procedura civile.
3. La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.
Art. 21
1. Il Ministro della giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore debbano avere luogo presso il Ministero di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le Corti d'appello.
2. Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta e' dato dalla sottocommissione esaminatrice la quale e' nominata dal Ministro della giustizia o si compone di:
1) sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;
2) tre professori di materie giuridiche presso una Universita' del Regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;
3) sei avvocati designati dal Sindacato nazionale fascista degli avvocati o procuratori.25
3. Possono essere chiamati a fare parte della Commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.
4. I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
5. E' in facolta' del presidente di suddividere la Commissione in tre Sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato piu' elevato in grado o di maggiore anzianita' e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della Commissione ripartisce fra le tre Sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione stessa per l'espletamento delle prove scritte ed orali.
Art. 22
1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, e' nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello;un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, e' nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.
5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.25
7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unita' presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.
8. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.
9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne da' comunicazione alle sottocommissioni. La commissione e' comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di interdisciplinarieta';
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.
10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita' formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso.
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1991, N. 67
Art. 24
1. L'iscrizione nell'albo dei procuratori deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori della sede per lui stabilita a norma dell'articolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.
3. Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilita', ordina l'iscrizione.
4. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunziato se non dopo avere sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.
5. Il Direttorio deve deliberare entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
6. La deliberazione, unica per tutti i candidati, e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Questo ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
7. Qualora il Direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, alla Commissione centrale, la quale decide sul merito delle iscrizioni.
8. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
9. Le domande degli aspiranti, corredate dei documenti comprovatiti i requisiti stabiliti per l'iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dall'affissione dell'avviso.
10. Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma settimo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1991, N. 6720
Art. 26
1. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purche' siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:
a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;
b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa;
c) i professori di ruolo delle Universita' del Regno o degli Istituti superiori ad esse equiparati, dopo due anni d'insegnamento.
d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale;
e) coloro che per almeno dodici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali i capi della Corte d'appello attestino che hanno dimostrato particolare capacita' e cultura nell'esercizio delle funzioni.
2. Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazioni di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite nell'articolo 31.
3. Coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l'autorita' giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione dalle funzioni medesime.
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 1997, N. 27
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 1997, N. 27
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 1997, N. 27
Art. 30
1. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purche' siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:
a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato;
b) coloro che sono contemplati nelle lettere b) e c) dell'art. 34, indipendentemente dall'anzianita' nel grado o nell'ufficio ivi indicati;
c) gli ex prefetti del Regno con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno;
d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo tre anni di insegnamento;
e) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale;
f) coloro che per almeno quindici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d'appello nei sensi di cui all'art. 26, lettera e) .
Art. 31
1. La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e' rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o il suo domicilio professionale , e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.
2. Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino' motivi di incompatibilita' ordina l'iscrizione.
3. Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunziato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.
4. Il Direttorio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda.
5. La deliberazione e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE .
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1991, N. 67
Art. 33
1. Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che e' tenuto dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e dei procuratori.
2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Direttorio e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello ed ai Tribunali.421
3. Questo termine e' ridotto a tre anni per gli ex prefetti del Regno e ad un anno solo per gli ex prefetti che abbiano cinque anni di brado.
4. Non puo' essere iscritto, ne' rimanere nell'albo speciale chi non e' iscritto nell'albo di un Tribunale.
5. Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel solo albo speciale.
6. Il Direttorio del Sindacato Nazionale procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.
7. Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al Segretario o ad un Commissario ai sensi dell'art. 4, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso Segretario o Commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro delle corporazioni in concerto con il Ministro della giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale.
Art. 34
1. Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorche' non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell'articolo precedente:
a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni d'insegnamento;4
b) coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, con grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di Corte d'appello o altro equiparato;
c) coloro che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, o per tre anni almeno, di segretario generale o vice avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato;
d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d'insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale.
2. Coloro che non abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'albo speciale, possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.
Art. 35
1. Le deliberazioni del Direttorio del Sindacato Nazionale in materia di iscrizione nell'albo speciale e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al pubblico ministero presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere alla Commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
2. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
3. Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di cancellazione.
Art. 36
1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore ed ha facolta' di annullarli quando siano avvenute irregolarita'. Egli puo' intervenire in seno alle Commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami.
Titolo III. Della cancellazione dagli albi.
Art. 37
1. La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori e' pronunziata dal Direttorio del Sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
1° nei casi d'incompatibilita';
2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;
3° quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza o del domicilio professionale;
4° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza o il suo domicilio professionale fuori della circoscrizione del tribunale presso cui e' iscritto;
5° quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento d'inscrizione, fermo peraltro il disposto dell'art. 12, comma secondo;
6° quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.
2. La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6°, non puo' essere pronunziata se non dopo avere sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.
3. Le deliberazioni del Direttorio in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale.
4. L'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla Commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
5. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
6. L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne e' il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.
7. Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi, nell'anno, per concorso; ne' di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente.
8. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
9. L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo e' anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del Tribunale al quale era assegnato.
Titolo IV. Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.
Art. 38
1. Salvo quanto e' stabilito negli articoli 130, 131 e 132 del Codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignita' e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.
2. La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo in cui il professionista e' iscritto, quanto al Direttorio del Sindacato nella giurisdizione del quale e' avvenuto il fatto per cui si procede; ed e' determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista e' iscritto e' tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro Direttorio.
3. Il procedimento disciplinare e' iniziato di ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale, ovvero su ricorso dell'interessato.
4. Il potere disciplinare in confronto degli avvocati e dei procuratori che siano membri del Direttorio di un Sindacato locale spetta al Direttorio del Sindacato Nazionale.
5. Nel caso preveduto nell'art. 33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare, attribuite al Direttorio del Sindacato Nazionale, sono esercitate dal Comitato di cui allo stesso art. 33, comma sesto.
Art. 39
1. I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare, tranne il caso che costituiscano una manifestazione di attivita' contraria agli interessi della Nazione.