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Sez. 1, Sentenza n. 9890 del 15/04/2025 (Rv. 674468-02)

ELEZIONI - ELETTORATO - IN GENERE | Incandidabilità alla carica elettiva degli enti locali ex d.lgs. n. 235 del 2012 - Circostanze riabilitative - Introduzione del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. ad opera dell’art. 25 del d.lgs. n. 150 del 2022 - Effetto abrogativo tacito dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 - Sussistenza - Retroattività della novella legislativa e conseguente applicabilità ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-04-15
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674468-02

ELEZIONI - ELETTORATO - IN GENERE

In materia elettorale, il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha tacitamente abrogato l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nella parte in cui, ai fini dell'incandidabilità, equiparava alle sentenze di condanna la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p., trova applicazione solo a far data dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, atteso che la natura extra penale delle disposizioni del d. lgs. n. 235 del 2012 rende inapplicabile il principio di retroattività della legge più favorevole al soggetto giudicato incandidabile secondo la disciplina vigente al tempo della presentazione delle liste.

Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 15 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 25 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)