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Sez. 6, Sentenza n. 12729 del 17/10/1994 Ud. (dep. 22/12/1994) Rv. 199995 - 01

Partiti politici | Illecito finanziamento - Reato previsto dall'art. 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 - Responsabilità del percipiente - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/199995-01

Partiti politici

In tema di violazione delle norme concernenti il finanziamento dei partiti politici, condizione indispensabile per la configurazione del delitto di cui all'art. 7, terzo comma, della Legge 2 maggio 1974, n. 195, è che chi riceve il finanziamento conosca l'appartenenza del denaro (o del servizio) alla società nonché la insussistenza delle due condizioni che rendono illecita la contribuzione.

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)