Sez. 3, Sentenza n. 3188 del 14/05/1981 (Rv. 413764 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - PASSAGGIO IN GIUDICATO - AZIONE DIRETTA ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - PASSAGGIO IN GIUDICATO - AZIONE DIRETTA ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
Poiche la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno costituisce una vera e propria statuizione autoritativa che impone all'obbligato di adempiere una prestazione, anche se la Determinazione del quantum e rinviata ad un momento successivo, allorche essa sia passata in giudicato, l'Azione diretta alla liquidazione del danno resta assoggettata, non piu alla prescrizione breve di cui all'art 2947 cod civ, bensi a quella decennale di cui all'art 2953 cod civ, per la quale il termine iniziale decorre dalla data in cui la sentenza di condanna e divenuta irrevocabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)