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Sez. 2, Sentenza n. 26431 del 26/11/2013 (Rv. 628543 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Notifica del verbale di accertamento - Delegabilità a Poste Italiane s.p.a. - Limiti - Superamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628543-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notificazione del verbale di accertamento delegata dal Comune a Poste Italiane s.p.a. è nulla, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 200 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ove la delega non concerna attività meramente esecutive (stampa, imbustamento e consegna), ma anche attività di "personalizzazione" della modulistica, in base alla tipologia dei verbali, tramite adempimenti implicanti la compartecipazione del soggetto privato alla formulazione del verbale di contestazione, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento rimessogli in formato digitale dall'ufficio dell'organo accertatore.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 385, Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 4, Decreto Legisl. 30/04/1999 num. 285 art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)