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Sez. 2, Ordinanza n. 10224 del 16/04/2024 (Rv. 670741-02)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Giudizio amministrativo regolato dall’art. 119, comma 2, c.p.a. - Dimezzamento termini processuali - Sentenza del T.a.r. di difetto di giurisdizione - Riassunzione davanti al giudice ordinario - Termine - Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza - Individuazione - Dimezzamento termine ex art. 119, comma 2, c.p.a. - Necessità - Fattispecie. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670741-02

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Qualora il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione in favore di quello ordinario in relazione ad un giudizio per il quale l'art. 119, comma 2, c.p.a. prevede il dimezzamento dei termini processuali, il contenuto della pronuncia, fondato sulla dichiarazione d'incostituzionalità del regime giuridico di riparto preesistente, non comporta l'immediata cessazione dell'applicabilità della disciplina del processo amministrativo ma ne impone esclusivamente la conclusione seguendo il rito fino ad allora utilizzato. Ne consegue che il dies a quo dal quale decorre il termine perentorio per la riassunzione davanti al giudice ordinario, costituito dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione non notificata, si determina in tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento, non trovando applicazione l'ordinario termine semestrale previsto dall'art. 92, comma 3, c.p.a ma il regime speciale ex art. 119 c.p.a.

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 119, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 92, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)