Sez. 2, Sentenza n. 9485 del 10/09/1991 (Rv. 473794 - 01)
Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere | Promessa di vendita immobiliare - Risoluzione per inadempimento del promittente venditore - Danno - Liquidazione - Criteri - Impiego del prezzo nell'acquisto di altro immobile - Mancato guadagno - Calcolo.
Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere
Nel caso di risoluzione di un contratto preliminare di vendita immobiliare per inadempimento del promittente venditore deve tenersi conto nella liquidazione del danno di tutte le conseguenze, attive e passive, determinate dall'inadempimento, e quindi sia del mancato incremento patrimoniale che sia stato conseguenza del mancato trasferimento dell'immobile nel patrimonio del compratore sia dell'impiego che questi abbia fatto del prezzo non versato al venditore; in particolare, nell'ipotesi in cui il prezzo sia stato impiegato nell'acquisto di altro immobile, il mancato guadagno non deve essere calcolato in misura pari alla differenza di valore fra i due immobili ma nella differenza tra il valore dell'immobile oggetto del contratto risolto detratto il prezzo pattuito ed il valore dell'immobile successivamente acquistato, detratto il prezzo pagato, con riferimento ai valori alla data della decisione, dovendosi tenere conto del rispettivo pregiudizio e vantaggio derivante dall'incremento di valore dell'immobile per fattori di mercato e non solo per il fenomeno inflattivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)