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Sez. 1, Sentenza n. 7317 del 13/04/1995 Ud. (dep. 27/06/1995) Rv. 201739 - 01

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Omicidio - Circostanze aggravanti - Premeditazione | Nozione - Elementi integrativi - Elemento cronologico - Apprezzabile intervallo di tempo tra l'ideazione e l'esecuzione del proposito criminoso - Necessità - Fattispecie in tema di tentato omicidio.
Stato
decisa il 1995-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201739-01

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Omicidio - Circostanze aggravanti - Premeditazione

Per la sussistenza dell'aggravante della premeditazione è necessario che ricorra un intervallo di tempo apprezzabile tra l'ideazione e l'esecuzione del proposito criminoso, nel corso del quale non solo tale proposito si consolida e si rafforza, ma vengono anche studiate le modalità e predisposti i mezzi per l'attuazione del piano. (Nella fattispecie si trattava di tentato omicidio, essendo emerso che l'imputato, con volontà omicidiaria, aveva stretto con le mani in modo prolungato il collo della vittima adoperando guanti per non lasciare tracce. La Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante della premeditazione, affermando che la circostanza che l'imputato si fosse presentato nell'appartamento della vittima con le mani già guantate non potesse ritenersi idonea, da sola, a fornire la dimostrazione che il proposito criminoso fosse già maturato in precedenza in un lasso di tempo sufficiente per una meditata riflessione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)