Sez. 6, Sentenza n. 1612 del 11/01/2000 Ud. (dep. 10/02/2000) Rv. 216634 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Di tipo mafioso - Omertà - Concetto - Definizione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
La nozione di "omertà", che si correla, in rapporto di causa a effetto, alla forza di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso, va ricondotta al rifiuto di collaborare con gli organi dello Stato. Tale atteggiamento, che deve essere sufficientemente diffuso, anche se non generale, può derivare non soltanto dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; di modo che sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria - denunciando il singolo che compie l'attività intimidatoria - non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose, per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'associazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)