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Sez. 3, Sentenza n. 4292 del 23/10/1989 (Rv. 463917 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - SANATORIA EX ART. 55 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ORDINARIO GIUDIZIO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463917-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - SANATORIA EX ART. 55 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ORDINARIO GIUDIZIO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

La particolare sanatoria della morosità nel pagamento del canone di locazione stabilita dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978 trova applicazione soltanto nel procedimento di convalida di sfratto per morosità di cui all'art. 658 cod. proc. civ. e non pure qualora sia introdotto con citazione un ordinario giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, nel qual caso non è consentito al conduttore adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda ai sensi del terzo comma dell'art. 1453 cod. civ.. (Conf 4057/85, mass n 441579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)