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Sez. L - , Ordinanza n. 3473 del 06/02/2019 (Rv. 652913 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Stabilizzazione - Anzianità per servizio pre-ruolo - Riconoscimento - Fondamento - Identità delle mansioni - Rilevanza - Condizioni - Principio del "pro rata temporis" - Applicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652913-01

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE

In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, in applicazione del principio di non discriminazione. Tuttavia, al fine di evitare "discriminazioni alla rovescia", secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 20 settembre 2018, in C-466/17), è consentito, nel rispetto del principio del "pro rata temporis", tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale quando ciò trovi fondamento nelle differenti esperienze acquisite da lavoratori assunti in esito a concorso ovvero in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, degli orari e delle condizioni in cui questi ultimi operano, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)