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Sez. U, Sentenza n. 1391 del 04/02/1993 (Rv. 480711 - 01)

Patrimonio dello Stato e degli enti pubblici - Beni degli enti pubblici non territoriali | Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato "ex lege" n. 210 del 1985 - Beni mobili e immobili già dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Trasformazione del regime giuridico ex art. 15 primo comma della citata legge - Conseguenze - Concessione del godimento di detti beni ad un privato anteriormente alla trasformazione suddetta, dietro pagamento di un canone - Conversione dell'originario rapporto pubblicistico in contratto di locazione soggetto al regime privatistico - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1993-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480711-01

Patrimonio dello Stato e degli enti pubblici - Beni degli enti pubblici non territoriali

In forza di quanto disposto dall'art. 15, primo comma della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, i beni mobili ed immobili già dell'Azienda Autonoma sono stati sottratti all'originaria condizione giuridica propria del patrimonio indisponibile degli enti pubblici non territoriali ed assoggettati ad un regime di piena disponibilità negoziale di diritto privato, ancorché destinati all'esercizio del pubblico servizio, con la conseguenza che, in caso di concessione del godimento di essi ad un privato, dietro pagamento di un canone, avvenuta anteriormente alla detta trasformazione, l'originario rapporto pubblicistico si converte in rapporto locatizio, soggetto all'ordinario regime privatistico, ivi compresa la devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie ad esso relative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1094, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)