Sez. 6, Sentenza n. 704 del 23/06/1971 Ud. (dep. 30/09/1971) Rv. 119149 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - BOLLETTA DOGANALE MODELLO A CINQUANTACINQUE - E ATTO PUBBLICO FACENTE FEDE FINO A QUERELA DI FALSO - NATURA DI TITOLO DI CREDITO TRASMISSIBILE PER GIRATA - NON ESCLUDE LA NATURA DI ATTO PUBBLICO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - BOLLETTA DOGANALE MODELLO A CINQUANTACINQUE - E ATTO PUBBLICO FACENTE FEDE FINO A QUERELA DI FALSO - NATURA DI TITOLO DI CREDITO TRASMISSIBILE PER GIRATA - NON ESCLUDE LA NATURA DI ATTO PUBBLICO.*
La bolletta doganale modello a cinquantacinque S uno ed S due ha natura giuridica di atto pubblico, per la qualita dei soggetti che la formano, per la sua struttura ed il suo contenuto, per la causa tipica di essa; e per di piu e atto pubblico facente fede fino a querela di falso, perche alcune parti di esso riferiscono fatti di ricognizione, di controllo o di verifica di merci esportate, eseguiti da pubblici ufficiali. Ne la sua natura di atto pubblico fidefaciente puo essere esclusa dal fatto che la bolletta stessa rappresenta un titolo di credito trasmissibile per girata, perche il contenuto sostanziale del documento e costituito dalla constatazione de visu di alcune circostanze di fatto da parte di pubblici ufficiali, dalla creazione di un rapporto giuridico tra l'esportatore la pubblica amministrazione e dalla manifestazione di volonta di quest'ultima di disporre il pagamento di una somma a favore del titolare della bolletta o di colui che ne sia in possesso per regolare girata. Pertanto, le falsita che cadono sul contenuto della bolletta doganale sono punite a titolo di falsita in atto pubblico facente fede fino a querela di falso; mentre le falsita che cadono soltanto sulle girate sono punite ai sensi dell'art 491 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 491, Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)