Sez. 3, Sentenza n. 10421 del 20/05/2016 (Rv. 640063 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Vizio riscontrato - Omessa pronuncia su un motivo di gravame - Giudicato implicito sulla sua ammissibilità - Condizioni e limiti - Conseguenze sulla valutazione del giudice del rinvio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
La cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado per omessa pronuncia su un motivo di appello non determina il giudicato implicito sulla sua ammissibilità, ove questa non sia stata espressamente affermata o, comunque, presa in considerazione dalla Corte di cassazione, sicché è rimessa al giudice del rinvio ogni valutazione, sia sul merito che sulla sua ammissibilità, in ordine al motivo di gravame non esaminato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)