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Sez. 1, Sentenza n. 13541 del 11/06/1986 Ud. (dep. 03/12/1986) Rv. 174485 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ISTIGAZIONE A DELINQUERE - APOLOGIA DI DELITTI - CONDIZIONE DI PUNIBILITÀ - FATTO COMMESSO PUBBLICAMENTE - ESTREMI - FATTISPECIE DI SALONE DI BARBIERE.*
Stato
decisa il 1986-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174485-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ISTIGAZIONE A DELINQUERE - APOLOGIA DI DELITTI - CONDIZIONE DI PUNIBILITÀ - FATTO COMMESSO PUBBLICAMENTE - ESTREMI - FATTISPECIE DI SALONE DI BARBIERE.*

Condizione di punibilità del delitto di apologia di reato, di cui all'art. 414, terzo comma, cod. pen., è che il fatto sia stato commesso pubblicamente. Pertanto, ai sensi del quarto comma n. 2 dell'art. 266 cod. pen., è sufficiente che il fatto medesimo sia commesso in luogo aperto al pubblico, come il salone di un Barbiere, in cui chiunque può accedere per i servizi che esso offre, e in presenza di più persone (almeno due, come nella specie). (V mass n 127824).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 266 com. 4 n. 2, Cod. Pen. art. 414 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)