Sez. 3, Sentenza n. 3288 del 27/05/1982 (Rv. 421251 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA - POSTEGGIO DI VEICOLO IN AUTORIMESSA - ASSUNZIONE IN DEPOSITO ANCHE DELLA MERCE TALORA CONTENUTA NEL VEICOLO - COMPATIBILITÀ CON LA MANCATA SPECIFICAZIONE DI ESSA AL MOMENTO DEL DEPOSITO - SOTTRAZIONE DELLA MERCE - RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA - POSTEGGIO DI VEICOLO IN AUTORIMESSA - ASSUNZIONE IN DEPOSITO ANCHE DELLA MERCE TALORA CONTENUTA NEL VEICOLO - COMPATIBILITÀ CON LA MANCATA SPECIFICAZIONE DI ESSA AL MOMENTO DEL DEPOSITO - SOTTRAZIONE DELLA MERCE - RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO.*
In tema di posteggio di veicoli in autorimesse, l'assunzione in deposito - che risulti convenuta unitariamente - anche della merce talora contenuta nel veicolo, in quantità variabili da un giorno all'altro, non può essere esclusa per il solo fatto della sua mancata specificazione di volta in volta da parte degli addetti alla vigilanza, non facendo tale omissione venir meno, in concorso con la consapevole accettazione delle cose, il requisito della traditio, caratteristica del negozio di natura essenzialmente reale. Conseguentemente il depositario è obbligato ad usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia, avuto riguardo alla attività professionale da lui svolta, ed è responsabile ex recepto per i danni derivanti dalla sottrazione di parte della merce (nella specie campionario di abiti maschili), indipendentemente dall'accertamento di una sua specifica colpa, a meno che non provi l'inevitabilità dell'evento malgrado l'uso, da parte sua, della prescritta diligenza. (V 315/75, mass n 373551).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)