Sez. 5, Sentenza n. 15792 del 19/09/2012 (Rv. 623765 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Criteri di computo del valore dei beni - Valore venale - Applicabilità - Area edificabile - Nozione - Riferimento al momento del trasferimento del bene - Inizio del procedimento di trasformazione urbanistica - Rilevanza ai fini della determinazione del valore venale - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, il criterio del valore venale si applica anche a quelle aree la cui vocazione edificatoria risulta dall'inserimento in uno strumento urbanistico non ancora perfezionato, per effetto sia del testo originario degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sia dell'art. 36, comma secondo, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, avente efficacia retroattiva, quale norma di interpretazione autentica o, quantomeno, contenente una decisiva indicazione ermeneutica, atteso che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, senza che assumano rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)