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Sez. L, Sentenza n. 8120 del 02/07/1992 (Rv. 478002 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) | Natura del rapporto avente come oggetto prestazioni di contenuto intellettuale - Carattere subordinato o no - Accertamento - Criteri - Dichiarazione dei contraenti di voler escludere l'elemento della subordinazione - Diversa qualificazione del rapporto - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478002-01

Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)

Con riguardo alle prestazioni di contenuto intellettuale, che per la loro stessa natura non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale, né postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, l'accertamento della natura (autonoma o subordinata) del rapporto va desunta esclusivamente dalla posizione tecnico- gerarchica in cui si trovi o meno il lavoratore medesimo, in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro, che inerisca all'intrinseco svolgimento di quelle prestazioni, restando irrilevante, ove difetti detto requisito, l'eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del lavoro subordinato, quali la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità dell'attività e la forma della retribuzione; quando poi le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto detto elemento si sia realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha escluso, ai fini dell'accertamento del debito per i contributi dell'assicurazione obbligatoria, la natura subordinata del rapporto dei docenti di un istituto di istruzione privata, caratterizzato tra l'altro dalla modificabilità dei tempi della prestazione in relazione alle esigenze degli insegnanti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)