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Sez. 3, Sentenza n. 10605 del 30/04/2010 (Rv. 612776 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. - Autosufficienza - Necessità - Lamentata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Indicazione delle espressioni integranti la deduzione di fatto pertinente al "chiesto" - Necessità - Mancanza - Conseguenze Asserzione di pacificità del fatto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612776-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un vizio del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) per erronea individuazione del "chiesto" ex art. 112 cod. proc. civ. (nella specie, l'esistenza di un concorso dei danneggiati nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.), affermandosi che la deduzione della situazione di fatto pertinente alla richiesta è avvenuta sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell'impugnazione, indichi le espressioni con cui detta deduzione è stata formulata nel giudizio di merito, non potendo a tal fine limitarsi ad asserire che si tratti di fatto pacifico allorché neppure individui l'allegazione con la quale esso sarebbe stato introdotto e mantenuto nella controversia, posto che è pacifico soltanto il fatto che la parte abbia allegato, in modo tale che la controparte possa ammetterlo direttamente ed espressamente oppure in modo indiretto, attraverso l'affermazione di un fatto che lo presupponga.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)